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Roma, 31 luglio 2017

 

Circolare n. 132/2017

 

Oggetto: Trasporti eccezionali – D.M. 15.6.2017, su G.U. n. 175 del 28.7.2017.

 

Come è noto, il grave incidente del crollo del cavalcavia di Lecco ha comportato una stasi nel rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità da parte degli enti proprietari della rete viaria.

 

Il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti indicato in oggetto, cerca di sciogliere i principali nodi della problematica, ma stante la frammentazione delle competenze e delle responsabilità nel rilascio delle autorizzazioni il rischio è che la situazione sia ancora lontana dal tornare alla normalità.

 

Innanzitutto il decreto sprona gli enti proprietari a garantire l’ottimale espletamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, nelle more della pubblicazione del catasto stradale con l’individuazione dei transiti più sicuri che non necessitano di frequenti verifiche di sicurezza. Nel caso di autorizzazioni periodiche o multiple, le imprese richiedenti dovranno esplicitare l’itinerario, anche tramite le associazioni di categoria, al fine di costruire un elenco di strade interessate da frequenti transiti che necessitano di frequenti verifiche di sicurezza.

 

Nel caso di eccezionalità per massa, è stato specificato che potranno essere rilasciate autorizzazioni per masse inferiori o uguali al carico massimo sopportabile in sicurezza dalla infrastruttura, in particolare dall’opera viaria (es. cavalcavia). Nel caso di trasporti ex articolo 10, comma 2 lettera b) del CdS (blocchi di pietra, coils, elementi prefabbricati) se necessario il carico dovrà essere ridotto fino a ricondurre la massa entro i limiti di portata dell’infrastruttura.

 

Gli enti proprietari o gestori di opere viarie asservite alla viabilità degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni dovranno comunicare a questi ultimi i limiti di portata e gli impedimenti dell’opera. La richiesta di nulla osta ad altri enti proprietari di strade interessate dal transito è di competenza dell’ente autorizzante. Il provvedimento specifica che il rilascio del nulla osta presuppone l’espletamento di una istruttoria che non può essere surrogata da dichiarazioni demandate al richiedente l’autorizzazione. Peraltro viene previsto che potrà essere presa in esame documentazione tecnica presentata dal richiedente l’autorizzazione inerente l’idoneità delle opere viarie sottoscritta da professionista abilitato.

 

Nelle autorizzazioni dovranno essere esplicitati i percorsi e gli elenchi delle strade compatibili col transito, evitando le indicazioni generiche finora adottate (“tutte le strade”), a meno che l’intero itinerario risulti compatibile col transito eccezionale.

 

Il provvedimento specifica che resta a carico del conducente o del responsabile della scorte l’obbligo di accertarsi che il transito eccezionale per massa sulle opere viarie non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto eccezionale per massa.

 

In caso di richieste consecutive di autorizzazione sulla medesima infrastruttura che presentino le stesse caratteristiche di base, l’ente autorizzante imputerà le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento una volta sola al primo richiedente, a meno che non si tratti di richieste simili presentate contemporaneamente che consentano una ripartizione degli oneri in capo ai vari richiedenti. Qualora l’istruttoria preveda verifiche di diverso livello in relazione alla classe dell’opera viaria e al transito eccezionale da autorizzare, i costi per la verifica più gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.

 

Il provvedimento richiama l’utilizzo delle procedure telematiche e l’istituzione di sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni, anche ai fini di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli enti proprietari delle strade. Nella fase istruttoria tra i vari enti, in particolare per quanto attiene il rilascio di nulla osta al transito da parte di enti proprietari diversi da quello che autorizza il trasporto, è esclusa l’applicazione del silenzio-assenso, salvo non siano disponibili e pubblicate le indicazioni aggiornate di percorribilità nell’ambito del catasto viario.

 

Riguardo le prescrizioni all’interno delle autorizzazioni, il decreto rammenta che possono essere imposti particolari percorsi da seguire o da evitare, particolari limiti di velocità da rispettare, particolari modalità di marcia. Tutto ciò potrà comportare periodi temporali, orari o giorni durante i quali non sarà autorizzata la circolazione, l’obbligo della scorta tecnica, nonché l’obbligo di comunicare preventivamente il transito.

 

Infine il decreto rammenta che quando sia necessario espletare particolari cautele per la salvaguardia delle opere viarie, può essere prescritto un servizio di assistenza tecnica con compiti limitati ad interventi di carattere tecnico da parte di personale dell’ente proprietario o gestore o di idonea impresa sotto la sorveglianza e responsabilità dell’ente. I relativi oneri sono a carico del richiedente l’autorizzazione. In questi casi il rilascio di autorizzazioni periodiche potrà essere ridotto e in alternativa saranno rilasciate autorizzazioni singole o multiple con un limitato numero di viaggi.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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G.U. n. 175 del 28.7.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 15 giugno 2017 

Rilascio  delle  autorizzazioni   alla   circolazione   dei   veicoli

eccezionali  e  dei  trasporti  in  condizioni   di   eccezionalita'.

 

                              A tutti gli enti proprietari e  gestori

                            di strade e autostrade;

                              A tutte le regioni;

                              Ai commissariati  del  Governo  per  le

                            Province autonome di Trento e Bolzano;

                              Alla presidenza della Giunta  regionale

                            della Regione Valle d'Aosta;

                              A tutte le associazioni  di  vettori  e

                            committenti;

                            e, per conoscenza:

                              Al Ministero dell'interno;

                              A tutti gli organi di Polizia stradale.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

  Premesso che a seguito delle  modifiche  operate  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica  n.  31/2013  sulle  norme  regolamentari

concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e  dei  trasporti

in  condizioni  di  eccezionalita',  la  Direzione  generale  per  la

sicurezza stradale del  Dipartimento  per  i  trasporti,  gli  affari

generali e il personale di questo Dicastero ha emanato  le  direttive

prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;

  Considerato che a tutt'oggi  continuano  a  persistere  difformita'

applicative  da  parte  degli  enti  preposti   al   rilascio   delle

autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della

strada (decreto legislativo n. 285/1992),  in  riferimento  a  quanto

disposto sia dall'art. 16,  comma  1,  del  connesso  regolamento  di

esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;

  Considerato altresi' che  non  sempre  nelle  istruttorie  tese  al

rilascio delle autorizzazioni al  transito  di  veicoli  e  trasporti

eccezionali risultano verifiche circa la compatibilita' degli  schemi

di carico previsti per lo specifico trasporto con le  caratteristiche

strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario  autorizzato,

e che non sempre gli  enti  proprietari  o  concessionari  di  strade

dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche

strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;

  Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce  del  recente  crollo   del

cavalcavia della  SP  49  sulla  SS  36  nella  Provincia  di  Lecco,

richiamare l'attenzione di tutti i  soggetti  interessati  su  quanto

disposto dall'art. 10, comma  10,  del  Nuovo  Codice  della  strada,

secondo il quale «l'autorizzazione puo' essere data solo  quando  sia

compatibile con la conservazione delle sovrastrutture  stradali,  con

la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In

essa sono indicate  le  prescrizioni  nei  riguardi  della  sicurezza

stradale»;

  Ritenuto  altresi'  utile  rammentare  i   principali   adempimenti

previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli

operatori del  settore  riferimenti  procedurali  certi  che  possano

contribuire a superare  la  diffusa  situazione  di  difficolta'  nel

rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del

nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento

di Lecco e lamentata da piu' parti;

  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta

del 25 maggio 2017;

  Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.

285;

 

                              E m a n a

 

la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla  circolazione

  dei  veicoli  eccezionali  e  dei  trasporti   in   condizioni   di

  eccezionalita'.

1) Catasto delle strade.

  Gli  enti  preposti   al   rilascio   delle   autorizzazioni   alla

circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali  di  cui  all'art.

10, comma 6, del Nuovo Codice  della  strada  (nel  seguito  Codice),

qualora non lo abbiano gia' fatto, devono istituire e  pubblicare  il

catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando  i

dati relativi allo  stato  tecnico  e  giuridico  della  stessa,  ivi

comprese le caratteristiche di percorribilita'  da  parte  dei  mezzi

d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio

delle autorizzazioni,  con  particolare  riferimento  alle  eventuali

opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli  20

e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del

nuovo codice della strada (nel seguito regolamento).

  Nei casi in cui  lungo  la  rete  stradale  dell'ente  preposto  al

rilascio  delle  autorizzazioni  alla  circolazione  di   veicoli   e

trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali  ad  esempio

cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano  l'interferenza  tra

due infrastrutture per le quali la  proprieta'  delle  strutture  non

coincide con la proprieta' della sovrastruttura stradale, il medesimo

ente dovra' richiedere ai proprietari e gestori delle  strutture  una

generale indicazione di carico limite ammissibile per le  stesse,  in

assenza  o  associato  a  specifiche  prescrizioni  di  transito.  La

percorribilita'  dell'opera   oltre   tale   limite   dovra'   essere

puntualmente  verificata  dall'ente  proprietario  o  gestore   delle

strutture sulla  base  dello  schema  di  carico  previsto  trasmesso

dall'ente preposto alla autorizzazione al transito.

  Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al

soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti

rientranti in una prima fascia di massa complessiva  e/o  di  sagoma,

nel rispetto della sicurezza della circolazione  e  della  stabilita'

delle opere d'arte.

  Per tale scopo gli enti proprietari e  gestori  di  strade  possono

anche costituire elenchi di  strade  interessate  da  piu'  frequenti

transiti eccezionali, che non necessitano di  specifiche  e  puntuali

verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte di  itinerario

da parte degli interessati.

  Al fine  di  costituire  un  elenco  delle  strade  interessate  da

frequenti transiti eccezionali su  specifici  percorsi  e  consentire

agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni  l'individuazione

delle  infrastrutture  che  necessitano  di  frequenti  verifiche  di

sicurezza, in  caso  di  richieste  di  autorizzazioni  periodiche  o

multiple i committenti e le imprese di autotrasporto,  anche  tramite

le associazioni di  categoria  del  settore,  comunicano  i  percorsi

oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazione  gli

enti autorizzanti attivano specifiche  verifiche  e  controlli  sulle

infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se

ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari.

  Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine di  consentire  il

regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli enti  proprietari

e gestori di strade sono tenuti a garantire  l'ottimale  espletamento

delle procedure volte al regolare rilascio dei  titoli  autorizzativi

in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa.

2) Istruttoria preventiva.

  L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice,  impone  l'esecuzione  di  una

accurata  istruttoria,  in  riferimento  alle   caratteristiche   del

materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel

trasporto  e  alle  caratteristiche  delle  strade  interessate   dal

transito.

  Trattasi di attivita' specialistica, che deve  essere  condotta  da

personale tecnico appositamente formato e addestrato,  con  specifico

riferimento anche ai controlli  da  effettuare  sulla  documentazione

necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quella  di

cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento.

  Si richiama soprattutto l'attenzione sul  fatto  che,  in  caso  di

eccedenza di massa, quale che  sia  il  tipo  di  autorizzazione,  la

stessa puo' essere rilasciata solo per  masse  complessive  inferiori

alla  portata  compatibile  con  le  opere  d'arte,  anche  nel  caso

quest'ultima  risulti  inferiore  alla  massa   complessiva   massima

risultante dalla carta di circolazione dei veicoli.

  In  linea  generale,  con  riguardo  alle  strade,  sono   pertanto

autorizzabili solo masse eccezionali inferiori  o  uguali  al  carico

massimo  sopportabile  in  sicurezza  dalla  infrastruttura,  ed   in

particolare rispetto alle opere d'arte.

  Attenzione  deve  essere  riservata  alle  masse  massime  previste

dall'art. 10, comma  2,  lettera  b),  del  Codice,  che  deroga  dal

principio generale secondo  il  quale  si  ricorre  al  trasporto  in

condizioni di eccezionalita' quando, per la  massa  o  le  dimensioni

delle cose indivisibili da trasportare, non e' possibile  effettuarlo

in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli che  rispettano  i

limiti di sagoma dell'art. 61 e quelli  di  massa  dell'art.  62  del

Codice.

  Per determinate categorie merceologiche, quali  blocchi  di  pietra

naturale, prodotti siderurgici coils e  laminati  grezzi  o  elementi

prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per

l'edilizia,  e'  infatti  ammesso  il  trasporto  in  condizioni   di

eccezionalita' di piu'  unita'  o  l'integrazione  con  generi  della

stessa natura merceologica  che  singolarmente  non  determinerebbero

eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli  61  e  62  del

Codice.  In  tal  caso,  se  necessario,  il  carico  dovra'   essere

congruamente ridotto, fino a  ricondurre  la  massa  complessiva  del

veicolo  o  complesso   veicolare   entro   i   limiti   di   portata

dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal

citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codice  sono  pur  sempre  i

valori massimi autorizzabili.

  Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsi  privi  di

opere d'arte che  presentino  limitazioni  in  ordine  alla  portata,

oppure adottare specifiche misure per la  tutela  della  strada  come

richiamate nel successivo punto 5.

  Particolare attenzione a tale  fine  dovra'  essere  dedicata  alle

opere d'arte che sono state progettate e realizzate  in  passato  per

carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme piu'  recenti,

o progettate per categorie di transito non compatibili con quello  di

veicoli o trasporti eccezionali per massa (ad  esempio  ponti  di  II

categoria progettati secondo previgenti norme  di  progettazione),  o

che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute

a scarsa manutenzione o per  altre  cause,  non  consentono  transiti

eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza.

  A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che

precede, gli enti proprietari o gestori  di  opere  d'arte  asservite

alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delle  autorizzazioni

devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di

portata o impedimento,  temporaneo  o  permanente,  riguardanti  tali

opere.

  Si  rammenta  che  la  richiesta  di  nulla  osta  ad  altri   enti

proprietari di strade  interessate  dal  transito  e'  di  competenza

dell'ente autorizzante. In  tal  caso  il  rilascio  del  nulla  osta

presuppone l'espletamento di una analoga attivita'  istruttoria,  che

non puo' essere legittimamente surrogata da  dichiarazioni  demandate

al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferite  alla

idoneita' dei manufatti e  delle  opere  d'arte  esistenti  lungo  le

strade che sono interessate dal transito. Potra' essere eventualmente

presa in esame  documentazione  tecnica  presentata  dal  richiedente

inerente l'idoneita' di manufatti  o  opere  d'arte  sottoscritta  da

professionista abilitato.

  Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti alla  verifica  di

tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi

comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi  6  e  8,

del regolamento.

  Ad  istruttoria  conclusa,  nell'autorizzazione   dovranno   essere

indicati  esplicitamente  i  percorsi  e  gli   elenchi   di   strade

compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a  «tutte

le strade» della rete di competenza, a  meno  che  questa  nella  sua

interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto  eccezionale

che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fare  riferimento  alle

strade richieste  nella  domanda  di  autorizzazione  con  esclusione

esplicita delle strade o  tratti  di  esse  non  compatibili  con  il

transito  eccezionale  da  autorizzare.  Si  rammenta  peraltro   che

l'indicazione del percorso e' onere del richiedente  l'autorizzazione

al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencare  le  strade

interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa

che puo' essere chiarita anche in corso di istruttoria.

  Nel caso gli enti proprietari o gestori  delle  strade  ritenessero

che il  percorso  individuato  dal  richiedente  l'autorizzazione,  o

quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti,

non consenta il transito del  veicolo  o  trasporto  eccezionale  con

adeguate  condizioni  di  sicurezza,  dovranno   individuare,   anche

avvalendosi di indicazioni del richiedente, un  percorso  alternativo

su strade di loro proprieta' o sotto la  loro  gestione,  oppure,  se

tale percorso non sia individuabile  entro  la  rete  di  competenza,

invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di  un  percorso

alternativo, e rinnovare la domanda di  autorizzazione,  operando  in

modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art.  14,  comma

2, del regolamento.

  Resta a carico del conducente o del  responsabile  della  eventuale

scorta  l'obbligo  di  accertarsi  che  il  transito  del   trasporto

eccezionale   per   massa   sulle   opere    d'arte    non    avvenga

contemporaneamente ad altro trasporto  eccezionale  per  massa,  come

prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento.

  In   caso   di   richieste   consecutive   volte    all'ottenimento

dell'autorizzazione  per  il  transito  di  veicoli  o  di  trasporti

eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentino  le  stesse

caratteristiche di base, l'ente autorizzante,  a  seguito  delle  sue

valutazioni  sugli  schemi  di  carico  presentati  e  all'esame   di

compatibilita'  con  le  indicazioni  di  carico  limite  ammissibile

fornite sulle strutture soggette al transito (con e senza  specifiche

prescrizioni  di  transito)  imputera'  le  spese  per  sopralluoghi,

accertamenti tecnici e opere di  rafforzamento  non  provvisorie  una

volta sola al  primo  richiedente,  a  meno  che  non  si  tratti  di

richieste simili presentate contemporaneamente,  nel  qual  caso  gli

oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.

  Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di

diverso livello in relazione alla classe del manufatto e al  transito

eccezionale da autorizzare, i costi  per  la  verifica  piu'  gravosa

assorbono quelli per le verifiche meno gravose.

  Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e

piu' organica gestione del sistema delle autorizzazioni  al  transito

dei veicoli e trasporti eccezionali, i  soggetti  che  richiedono  le

autorizzazioni  potranno  avvalersi  ,   a   far   data   dalla   sua

implementazione, del sistema informatico inserito  nella  Piattaforma

logistica nazionale.

3) Coordinamento tra enti.

  L'art.  14,  comma  1,  del  regolamento,  prevede  l'adozione   di

procedure  telematiche  e  l'istituzione  di  sportelli   unici   per

l'accettazione e la  gestione  delle  domande  e  il  rilascio  delle

autorizzazioni, anche  a  fini  di  coordinamento  e  di  scambio  di

informazioni; gli enti a  cio'  preposti  sono  pertanto  formalmente

invitati  a  dare   piena   attuazione   alle   suddette   previsioni

regolamentari, e ad adottare la massima uniformita' nell'indicare  le

necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.

  Il coordinamento si rende tanto piu'  necessario  in  relazione  al

fatto  che  il  transito  puo'  interessare  tratti  stradali  aventi

caratteristiche anche molto  diverse  tra  loro,  ovvero  interessare

opere d'arte con strutture di proprieta' o  di  competenza  di  altri

enti, e che ogni evento che si verifichi anche su uno  solo  di  essi

puo' avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi;  da  parte

dei  vari  enti  in  coordinamento  reciproco  deve  pertanto  essere

verificato che sulle tratte e sulle  opere  di  competenza  risultino

assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale.

  Si rammenta inoltre che  le  rilevanti  implicazioni  di  sicurezza

stradale escludono  l'applicazione  del  silenzio-assenso  alle  fasi

della procedura autorizzativa, in particolare per quanto  attiene  al

rilascio di nulla osta al transito da parte  di  enti  proprietari  o

gestori di strade diversi da quello che autorizza  il  trasporto  nel

caso in  cui  non  siano  disponibili  e  pubblicate  le  indicazioni

aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1).

4) Prescrizioni.

  L'art.  16,  comma  1,  del  regolamento  indica,  con  elencazione

esemplificativa  e  non  esaustiva,  le   prescrizioni   da   imporre

nell'autorizzazione ai fini della tutela del  patrimonio  stradale  e

della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma  10,

del Codice.

  Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che  possono  essere

imposti:

    a) particolari percorsi da seguire o da evitare;

    b) particolari limiti di velocita' da rispettare;

    c) particolari modalita' di marcia.

  Tutto quanto sopra indicato potra'  comportare  periodi  temporali,

orari  o  giornalieri  durante  i  quali  la  circolazione   non   e'

autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di

polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art.  12,  comma

3-bis,  del  Codice,  l'obbligo  di  comunicare  preventivamente   il

transito all'ente che ha autorizzato il trasporto e  agli  organi  di

polizia stradale competenti per territorio.

  In proposito si richiama l'attenzione sul fatto  che  l'imposizione

della  scorta  tecnica,  da   prescrivere   espressamente   nell'atto

autorizzativo,  puo'  rendersi  necessaria,  oltre   che   nei   casi

espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice e  dall'art.

16, commi 2 e 3, del regolamento,  anche  nel  caso  di  prescrizioni

riguardanti modalita' di circolazione che non possono essere  attuate

dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi  ad

esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata

su un'opera d'arte lungo una strada a doppio senso  di  circolazione,

con una sola corsia per  senso  di  marcia,  che  richiede  l'arresto

temporaneo della circolazione nel verso opposto a  quello  di  marcia

del trasporto eccezionale.

5) Tutela della strada.

  Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma  8,  del  regolamento,

qualora  siano   necessari   particolari   accorgimenti   tecnici   o

particolari cautele atte a  salvaguardare  le  opere  stradali,  puo'

essere prescritto un servizio di assistenza  tecnica  i  cui  compiti

sono  limitati  ad  interventi  di  carattere  tecnico  sulle   opere

stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore,  o,

in caso di impossibilita', da parte di idonea impresa  esterna  sotto

la sorveglianza e la responsabilita' dell'ente.

  Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione e  di

scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organi  di

polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12,  comma

3-bis, del Codice, anche se relativi al  solo  transito  sulle  opere

d'arte a seguito  di  prescrizioni  riguardanti  la  velocita'  e  le

modalita' con le quali il medesimo deve essere effettuato.

  I relativi oneri sono a carico del richiedente, cosi'  come  quelli

contemplati dall'art. 19 del regolamento,  relativi  alle  spese  per

sopralluoghi,   accertamenti   tecnici   ed   eventuali   opere    di

rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il

quale non sono disponibili itinerari alternativi o non  e'  possibile

ridurre la massa.

  Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o

particolari cautele dovra' essere attentamente valutato  il  rilascio

di  autorizzazioni  di  tipo  periodico,  anche  in  relazione   alla

necessita' o meno di  eseguire  opere  di  rafforzamento  permanenti,

eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se

del caso, multiple, limitando il  numero  dei  viaggi  in  base  alle

esigenze di tutela della infrastruttura.

  E' altresi' importante che, almeno  per  i  transiti  eccedenti  in

massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuati  ai

fini del catasto delle strade, gli enti proprietari o  gestori  delle

opere  d'arte,  ove  diversi  dagli   enti   preposti   al   rilascio

dell'autorizzazione, siano messi nelle  condizioni  di  conoscere  il

numero annuo di transiti su ciascuna opera  d'arte  di  competenza  e

valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla

vita utile e sulla portata delle opere stesse.

  Le informazioni di cui  sopra  devono  essere  acquisite  dall'ente

autorizzante, attraverso l'archivio delle  autorizzazioni  rilasciate

previsto dall'art. 20  del  regolamento,  o  dalle  comunicazioni  di

transito prescritte ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  dello  stesso

regolamento, e comunicate almeno  annualmente  all'ente  proprietario

delle opere d'arte interessate.

  Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti

eccezionali,  si  richiama  l'obbligo  di  installare  la   specifica

segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi  dell'art.

118 del regolamento, sia di preavviso  che  in  corrispondenza  delle

opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti di  portata

inferiori alla massa massima consentita  prevista  dall'art.  62  del

Codice.

  Si  raccomanda  di  attenersi  alle  indicazioni   sopra   fornite,

assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando

nel contempo di evitare prescrizioni inutilmente  penalizzanti  nella

presunzione di una maggiore sicurezza.

  Allo stesso modo si raccomanda agli  organi  di  Polizia  stradale,

nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificare  i

controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito  dei

veicoli e dei trasporti  eccezionali  e  delle  prescrizioni  imposte

nelle autorizzazioni.

    Roma, 15 giugno 2017

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 2832