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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 31 luglio 2017
Circolare n. 132/2017
Oggetto: Trasporti
eccezionali – D.M. 15.6.2017, su G.U. n. 175 del 28.7.2017.
Come è
noto, il grave incidente del crollo del cavalcavia di Lecco ha comportato una
stasi nel rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e
dei trasporti in condizioni di eccezionalità da parte degli enti proprietari
della rete viaria.
Il
Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti indicato in oggetto, cerca di
sciogliere i principali nodi della problematica, ma stante la frammentazione
delle competenze e delle responsabilità nel rilascio delle autorizzazioni il
rischio è che la situazione sia ancora lontana dal tornare alla normalità.
Innanzitutto
il decreto sprona gli enti proprietari a garantire l’ottimale espletamento
delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, nelle more della
pubblicazione del catasto stradale con l’individuazione dei transiti più sicuri
che non necessitano di frequenti verifiche di sicurezza. Nel caso di
autorizzazioni periodiche o multiple, le imprese richiedenti dovranno
esplicitare l’itinerario, anche tramite le associazioni di categoria, al fine
di costruire un elenco di strade interessate da frequenti transiti che
necessitano di frequenti verifiche di sicurezza.
Nel
caso di eccezionalità per massa, è stato specificato che potranno essere
rilasciate autorizzazioni per masse inferiori o uguali al carico massimo
sopportabile in sicurezza dalla infrastruttura, in particolare dall’opera
viaria (es. cavalcavia). Nel caso di trasporti ex articolo 10, comma 2 lettera
b) del CdS (blocchi di pietra, coils, elementi
prefabbricati) se necessario il carico dovrà essere ridotto fino a ricondurre
la massa entro i limiti di portata dell’infrastruttura.
Gli enti
proprietari o gestori di opere viarie asservite alla viabilità degli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni dovranno comunicare a questi ultimi i
limiti di portata e gli impedimenti dell’opera. La richiesta di nulla osta ad
altri enti proprietari di strade interessate dal transito è di competenza
dell’ente autorizzante. Il provvedimento specifica che il rilascio del nulla
osta presuppone l’espletamento di una istruttoria che non può essere surrogata
da dichiarazioni demandate al richiedente l’autorizzazione. Peraltro viene
previsto che potrà essere presa in esame documentazione tecnica presentata dal
richiedente l’autorizzazione inerente l’idoneità delle opere viarie
sottoscritta da professionista abilitato.
Nelle
autorizzazioni dovranno essere esplicitati i percorsi e gli elenchi delle
strade compatibili col transito, evitando le indicazioni generiche finora
adottate (“tutte le strade”), a meno che l’intero itinerario risulti
compatibile col transito eccezionale.
Il
provvedimento specifica che resta a carico del conducente o del responsabile
della scorte l’obbligo di accertarsi che il transito eccezionale per massa
sulle opere viarie non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto
eccezionale per massa.
In
caso di richieste consecutive di autorizzazione sulla medesima infrastruttura
che presentino le stesse caratteristiche di base, l’ente autorizzante imputerà
le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento una
volta sola al primo richiedente, a meno che non si tratti di richieste simili
presentate contemporaneamente che consentano una ripartizione degli oneri in
capo ai vari richiedenti. Qualora l’istruttoria preveda verifiche di diverso
livello in relazione alla classe dell’opera viaria e al transito eccezionale da
autorizzare, i costi per la verifica più gravosa assorbono quelli per le
verifiche meno gravose.
Il
provvedimento richiama l’utilizzo delle procedure telematiche e l’istituzione
di sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni, anche ai fini di coordinamento
e di scambio di informazioni tra gli enti proprietari delle strade. Nella fase
istruttoria tra i vari enti, in particolare per quanto attiene il rilascio di
nulla osta al transito da parte di enti proprietari diversi da quello che
autorizza il trasporto, è esclusa l’applicazione del silenzio-assenso, salvo
non siano disponibili e pubblicate le indicazioni aggiornate di percorribilità
nell’ambito del catasto viario.
Riguardo
le prescrizioni all’interno delle autorizzazioni, il decreto rammenta che possono
essere imposti particolari percorsi da seguire o da evitare, particolari limiti
di velocità da rispettare, particolari modalità di marcia. Tutto ciò potrà
comportare periodi temporali, orari o giorni durante i quali non sarà
autorizzata la circolazione, l’obbligo della scorta tecnica, nonché l’obbligo
di comunicare preventivamente il transito.
Infine
il decreto rammenta che quando sia necessario espletare particolari cautele per
la salvaguardia delle opere viarie, può essere prescritto un servizio di
assistenza tecnica con compiti limitati ad interventi di carattere tecnico da
parte di personale dell’ente proprietario o gestore o di idonea impresa sotto
la sorveglianza e responsabilità dell’ente. I relativi oneri sono a carico del
richiedente l’autorizzazione. In questi casi il rilascio di autorizzazioni periodiche
potrà essere ridotto e in alternativa saranno rilasciate autorizzazioni singole
o multiple con un limitato numero di viaggi.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 175 del 28.7.2017
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTIVA 15 giugno
2017
Rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione dei veicoli
eccezionali e dei trasporti
in condizioni di eccezionalita'.
A tutti gli enti proprietari e gestori
di strade e autostrade;
A tutte le regioni;
Ai commissariati
del Governo per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Alla presidenza della Giunta regionale
della
Regione Valle d'Aosta;
A tutte le associazioni di
vettori e
committenti;
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno;
A tutti gli organi di Polizia stradale.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Premesso che a seguito delle modifiche operate
dal decreto del
Presidente della Repubblica n.
31/2013 sulle norme
regolamentari
concernenti la
circolazione dei veicoli eccezionali e
dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', la
Direzione generale per la
sicurezza stradale
del Dipartimento per
i trasporti, gli
affari
generali e il personale
di questo Dicastero ha emanato le direttive
prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;
Considerato che a tutt'oggi continuano a
persistere difformita'
applicative
da parte
degli enti preposti
al rilascio delle
autorizzazioni previste
dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della
strada (decreto
legislativo n. 285/1992), in riferimento
a quanto
disposto sia dall'art.
16, comma 1, del connesso
regolamento di
esecuzione e di
attuazione (decreto del Presidente
della Repubblica
n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;
Considerato altresi' che non
sempre nelle istruttorie
tese al
rilascio delle autorizzazioni
al transito di
veicoli e trasporti
eccezionali risultano
verifiche circa la compatibilita' degli schemi
di carico
previsti per lo specifico trasporto con le
caratteristiche
strutturali delle opere
d'arte comprese nell'itinerario
autorizzato,
e che non sempre
gli enti
proprietari o concessionari
di strade
dispongono di complete e
dettagliate conoscenze sulle caratteristiche
strutturali delle opere
d'arte comprese nelle strade da loro gestite;
Ritenuto opportuno, anche
alla luce del
recente crollo del
cavalcavia della SP
49 sulla SS
36 nella Provincia
di Lecco,
richiamare l'attenzione
di tutti i soggetti interessati
su quanto
disposto dall'art. 10,
comma 10, del
Nuovo Codice della
strada,
secondo il quale «l'autorizzazione
puo' essere data solo
quando sia
compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture
stradali, con
la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In
essa sono
indicate le prescrizioni
nei riguardi della
sicurezza
stradale»;
Ritenuto altresi' utile rammentare
i principali adempimenti
previsti dalla
normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli
operatori del settore
riferimenti procedurali certi
che possano
contribuire a
superare la diffusa
situazione di difficolta' nel
rilascio delle citate
autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del
nuovo codice della
strada, determinatasi a seguito del tragico evento
di Lecco e lamentata
da piu' parti;
Visto il parere della
Conferenza unificata
espresso nella seduta
del 25 maggio
2017;
Ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285;
E m a n a
la seguente
direttiva in materia di autorizzazioni alla
circolazione
dei veicoli eccezionali
e dei trasporti
in condizioni di
eccezionalita'.
1) Catasto delle strade.
Gli enti
preposti al rilascio
delle autorizzazioni alla
circolazione di trasporti e
di veicoli eccezionali di cui
all'art.
10, comma 6, del Nuovo Codice della
strada (nel seguito
Codice),
qualora non lo abbiano
gia' fatto, devono istituire e pubblicare
il
catasto stradale della
rete viaria di loro competenza, aggiornando
i
dati relativi
allo stato tecnico
e giuridico della
stessa, ivi
comprese le
caratteristiche di percorribilita' da
parte dei mezzi
d'opera e tutte le
informazioni necessarie per il tempestivo rilascio
delle
autorizzazioni, con particolare
riferimento alle eventuali
opere d'arte, ai
sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli 20
e 401, comma 2,
del regolamento di esecuzione e di
attuazione del
nuovo codice della
strada (nel seguito regolamento).
Nei casi in cui lungo la
rete stradale dell'ente
preposto al
rilascio
delle autorizzazioni alla
circolazione di veicoli
e
trasporti eccezionali
siano presenti opere d'arte, quali
ad esempio
cavalcavia stradali o
ferroviari, che realizzano
l'interferenza tra
due infrastrutture
per le quali la proprieta' delle
strutture non
coincide con la proprieta' della sovrastruttura stradale, il medesimo
ente dovra' richiedere ai proprietari e gestori delle strutture
una
generale indicazione di
carico limite ammissibile per le
stesse, in
assenza o associato a
specifiche prescrizioni di
transito. La
percorribilita' dell'opera
oltre tale limite
dovra'
essere
puntualmente
verificata dall'ente
proprietario o gestore
delle
strutture sulla base
dello schema di
carico previsto trasmesso
dall'ente preposto alla
autorizzazione al transito.
Quanto sopra consente di
poter verificare preventivamente, anche al
soggetto che richiede
l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti
rientranti in una prima
fascia di massa complessiva e/o di
sagoma,
nel rispetto della
sicurezza della circolazione e della stabilita'
delle opere d'arte.
Per tale scopo gli enti
proprietari e gestori di
strade possono
anche costituire
elenchi di strade interessate
da piu' frequenti
transiti eccezionali,
che non necessitano di specifiche e
puntuali
verifiche di sicurezza,
in modo da orientare le scelte di
itinerario
da parte degli
interessati.
Al fine di
costituire un elenco
delle strade interessate
da
frequenti transiti
eccezionali su specifici percorsi
e consentire
agli enti preposti
al rilascio delle autorizzazioni
l'individuazione
delle
infrastrutture che
necessitano di frequenti
verifiche di
sicurezza, in caso
di richieste di
autorizzazioni periodiche o
multiple i committenti
e le imprese di autotrasporto,
anche tramite
le associazioni
di categoria del
settore, comunicano i
percorsi
oggetto di tali
richieste. In esito alla predetta individuazione gli
enti autorizzanti
attivano specifiche verifiche e
controlli sulle
infrastrutture interessate ai
transiti, eventualmente avvalendosi, se
ritenuto necessario, di
enti di ricerca o istituti universitari.
Nelle more
dell'istituzione del catasto, al fine di consentire il
regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli enti proprietari
e gestori di
strade sono tenuti a garantire
l'ottimale espletamento
delle procedure
volte al regolare rilascio dei
titoli autorizzativi
in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa.
2) Istruttoria preventiva.
L'art. 10, commi 9 e 10,
del Codice, impone l'esecuzione
di una
accurata
istruttoria, in
riferimento alle caratteristiche del
materiale trasportato,
alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel
trasporto e alle caratteristiche delle
strade interessate dal
transito.
Trattasi di attivita' specialistica, che deve essere
condotta da
personale tecnico
appositamente formato e addestrato,
con specifico
riferimento anche ai
controlli da effettuare
sulla documentazione
necessaria per ottenere
l'autorizzazione, e in particolare quella
di
cui all'art. 14,
commi 3, 4 e 7 del regolamento.
Si richiama soprattutto
l'attenzione sul fatto che,
in caso di
eccedenza di massa,
quale che sia il
tipo di autorizzazione, la
stessa puo' essere rilasciata solo per masse
complessive inferiori
alla portata compatibile con
le opere d'arte,
anche nel caso
quest'ultima
risulti inferiore
alla massa complessiva
massima
risultante dalla carta di
circolazione dei veicoli.
In linea
generale, con riguardo
alle strade, sono
pertanto
autorizzabili solo masse
eccezionali inferiori o uguali
al carico
massimo
sopportabile in
sicurezza dalla infrastruttura, ed in
particolare rispetto alle
opere d'arte.
Attenzione deve
essere riservata alle
masse massime previste
dall'art. 10, comma 2,
lettera b), del
Codice, che deroga
dal
principio generale
secondo il quale
si ricorre al
trasporto in
condizioni di eccezionalita' quando, per la massa
o le dimensioni
delle cose
indivisibili da trasportare, non e' possibile effettuarlo
in condizioni
ordinarie mediante i normali veicoli che
rispettano i
limiti di sagoma
dell'art. 61 e quelli di massa
dell'art. 62 del
Codice.
Per determinate
categorie merceologiche, quali blocchi di
pietra
naturale, prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi
o elementi
prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse
per
l'edilizia, e' infatti ammesso
il trasporto in
condizioni di
eccezionalita' di piu' unita' o
l'integrazione con generi
della
stessa natura merceologica che
singolarmente non determinerebbero
eccedenza dei limiti di
sagoma e massa degli articoli 61 e
62 del
Codice. In tal caso,
se necessario, il
carico dovra' essere
congruamente ridotto, fino
a ricondurre la
massa complessiva del
veicolo o complesso veicolare
entro i limiti
di portata
dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal
citato art. 10, comma
2, lettera b), del Codice sono pur
sempre i
valori massimi
autorizzabili.
Diversamente, dovranno
essere individuati altri percorsi privi
di
opere d'arte
che presentino limitazioni
in ordine alla
portata,
oppure adottare
specifiche misure per la tutela della
strada come
richiamate nel successivo
punto 5.
Particolare attenzione a
tale fine dovra' essere
dedicata alle
opere d'arte che
sono state progettate e realizzate
in passato per
carichi mobili
inferiori a quelli adottati nelle norme piu' recenti,
o progettate per
categorie di transito non compatibili con quello di
veicoli o trasporti
eccezionali per massa (ad esempio ponti
di II
categoria progettati
secondo previgenti norme di progettazione), o
che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute
a scarsa
manutenzione o per altre cause,
non consentono transiti
eccezionali con adeguate
condizioni di sicurezza.
A tale riguardo, e con
riferimento a quanto indicato al punto 1 che
precede, gli enti
proprietari o gestori di opere
d'arte asservite
alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni
devono
tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di
portata o
impedimento, temporaneo o
permanente, riguardanti tali
opere.
Si rammenta che
la richiesta di
nulla osta ad
altri enti
proprietari di strade interessate
dal transito e' di
competenza
dell'ente autorizzante. In tal caso
il rilascio del
nulla osta
presuppone l'espletamento
di una analoga attivita' istruttoria,
che
non puo' essere legittimamente surrogata da dichiarazioni
demandate
al richiedente
l'autorizzazione, in particolare quelle riferite alla
idoneita' dei manufatti e delle
opere d'arte esistenti
lungo le
strade che sono
interessate dal transito. Potra' essere eventualmente
presa in esame documentazione tecnica
presentata dal richiedente
inerente l'idoneita' di manufatti
o opere d'arte
sottoscritta da
professionista abilitato.
Gli enti autorizzanti,
in ogni caso, sono tenuti alla verifica di
tutte le
dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi
comprese quelle
esplicitamente previste dall'art. 14, commi
6 e 8,
del regolamento.
Ad istruttoria conclusa,
nell'autorizzazione
dovranno essere
indicati
esplicitamente i
percorsi e gli
elenchi di strade
compatibili con il
transito, evitando indicazioni generiche a
«tutte
le strade» della
rete di competenza, a meno che
questa nella sua
interezza risulti
compatibile con il veicolo o trasporto
eccezionale
che si intende
autorizzare. Si potrebbe anche fare riferimento alle
strade richieste nella
domanda di autorizzazione con
esclusione
esplicita delle strade
o tratti
di esse non
compatibili con il
transito
eccezionale da
autorizzare. Si rammenta peraltro
che
l'indicazione del percorso e' onere del richiedente
l'autorizzazione
al trasporto
eccezionale, che deve espressamente elencare
le strade
interessate al transito e
non avanzare richieste su intera rete. Cosa
che puo' essere chiarita anche in corso
di istruttoria.
Nel caso gli enti
proprietari o gestori
delle strade ritenessero
che il percorso
individuato dal richiedente
l'autorizzazione, o
quello previsto nella
richiesta di nulla osta da parte di altri enti,
non consenta il
transito del veicolo o
trasporto eccezionale con
adeguate
condizioni di
sicurezza, dovranno individuare, anche
avvalendosi di indicazioni
del richiedente, un percorso alternativo
su strade di loro
proprieta' o sotto la
loro gestione, oppure,
se
tale percorso non
sia individuabile entro la
rete di competenza,
invitare
tempestivamente il richiedente alla ricerca di
un percorso
alternativo, e rinnovare
la domanda di autorizzazione, operando
in
modo da rispettare
i tempi di rilascio previsti dall'art. 14, comma
2, del regolamento.
Resta a carico del
conducente o del
responsabile della eventuale
scorta
l'obbligo di
accertarsi che il
transito del trasporto
eccezionale per
massa sulle opere
d'arte non avvenga
contemporaneamente ad altro trasporto
eccezionale per massa,
come
prescritto dall'art. 16,
comma 8, del regolamento.
In caso
di richieste consecutive
volte all'ottenimento
dell'autorizzazione
per il
transito di veicoli
o di trasporti
eccezionali sulla medesima
infrastruttura, che presentino le stesse
caratteristiche di base, l'ente autorizzante,
a seguito delle
sue
valutazioni
sugli schemi
di carico presentati
e all'esame di
compatibilita' con
le indicazioni di
carico limite ammissibile
fornite sulle
strutture soggette al transito (con e senza
specifiche
prescrizioni
di transito)
imputera'
le spese per
sopralluoghi,
accertamenti tecnici e
opere di rafforzamento non
provvisorie una
volta sola al primo
richiedente, a meno
che non si
tratti di
richieste simili
presentate contemporaneamente, nel qual
caso gli
oneri sono ripartiti
tra i vari soggetti richiedenti.
Si precisa, inoltre, che
qualora l'istruttoria preveda verifiche di
diverso livello in
relazione alla classe del manufatto e al
transito
eccezionale da
autorizzare, i costi per la
verifica piu' gravosa
assorbono quelli per le
verifiche meno gravose.
Al fine di semplificare
gli adempimenti e consentire una migliore e
piu' organica gestione del
sistema delle autorizzazioni al transito
dei veicoli e
trasporti eccezionali, i soggetti che
richiedono le
autorizzazioni
potranno avvalersi
, a far
data dalla sua
implementazione, del sistema informatico inserito nella
Piattaforma
logistica nazionale.
3) Coordinamento tra enti.
L'art. 14, comma
1, del regolamento,
prevede l'adozione di
procedure
telematiche e
l'istituzione di sportelli
unici per
l'accettazione e la gestione
delle domande e il rilascio
delle
autorizzazioni, anche a
fini di coordinamento
e di scambio
di
informazioni; gli enti
a cio' preposti
sono pertanto formalmente
invitati a dare piena
attuazione alle suddette
previsioni
regolamentari, e ad adottare
la massima uniformita' nell'indicare le
necessarie prescrizioni
da rispettare durante il transito.
Il coordinamento si
rende tanto piu' necessario in
relazione al
fatto che il transito
puo'
interessare tratti stradali
aventi
caratteristiche anche molto diverse tra
loro, ovvero interessare
opere d'arte con
strutture di proprieta' o di
competenza di altri
enti, e che ogni
evento che si verifichi anche su uno
solo di essi
puo' avere ripercussioni su tutti
gli altri interconnessi; da parte
dei vari enti in
coordinamento reciproco deve
pertanto essere
verificato che sulle
tratte e sulle opere di
competenza risultino
assicurati comuni requisiti
di sicurezza stradale.
Si rammenta inoltre che le rilevanti
implicazioni di sicurezza
stradale escludono l'applicazione del
silenzio-assenso alle fasi
della procedura
autorizzativa, in particolare per quanto
attiene al
rilascio di nulla osta
al transito da parte di enti
proprietari o
gestori di strade
diversi da quello che autorizza il trasporto
nel
caso in cui
non siano disponibili
e pubblicate le
indicazioni
aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1).
4) Prescrizioni.
L'art. 16, comma
1, del regolamento
indica, con elencazione
esemplificativa
e non
esaustiva, le prescrizioni da
imporre
nell'autorizzazione ai fini della tutela del
patrimonio stradale e
della sicurezza
della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma 10,
del Codice.
Al riguardo si richiama
l'attenzione sul fatto che
possono essere
imposti:
a) particolari
percorsi da seguire o da evitare;
b) particolari limiti
di velocita' da rispettare;
c) particolari modalita' di marcia.
Tutto quanto sopra
indicato potra' comportare periodi
temporali,
orari o giornalieri durante
i quali la
circolazione non e'
autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di
polizia stradale o di
personale abilitato di cui all'art. 12, comma
3-bis,
del Codice, l'obbligo
di comunicare preventivamente il
transito all'ente che
ha autorizzato il trasporto e agli organi
di
polizia stradale
competenti per territorio.
In proposito si richiama
l'attenzione sul fatto
che l'imposizione
della scorta tecnica, da
prescrivere espressamente nell'atto
autorizzativo,
puo' rendersi
necessaria, oltre che
nei casi
espressamente previsti
dall'art. 10, comma 9, del Codice e
dall'art.
16, commi 2 e 3, del regolamento, anche
nel caso di
prescrizioni
riguardanti modalita' di circolazione che non possono essere attuate
dal solo
conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi ad
esempio al caso di
prescrizione di marcia al centro della carreggiata
su un'opera
d'arte lungo una strada a doppio senso
di circolazione,
con una sola
corsia per senso di
marcia, che richiede
l'arresto
temporaneo della
circolazione nel verso opposto a
quello di marcia
del trasporto
eccezionale.
5) Tutela della strada.
Si rammenta che ai sensi
dell'art. 13, comma 8, del
regolamento,
qualora siano necessari particolari
accorgimenti tecnici o
particolari cautele atte
a salvaguardare le
opere stradali, puo'
essere prescritto un
servizio di assistenza tecnica i
cui compiti
sono limitati ad interventi
di carattere tecnico
sulle opere
stradali, da parte di
personale dell'ente proprietario o gestore,
o,
in caso di impossibilita', da parte di idonea impresa esterna
sotto
la sorveglianza e
la responsabilita' dell'ente.
Sono esclusi gli
interventi di regolazione della circolazione e di
scorta dei veicoli,
che devono essere invece attuati dagli organi
di
polizia stradale o dal
personale abilitato di cui all'art. 12,
comma
3-bis, del Codice, anche se relativi al solo
transito sulle opere
d'arte a seguito di
prescrizioni riguardanti la velocita' e le
modalita' con le quali il medesimo
deve essere effettuato.
I relativi oneri sono a
carico del richiedente, cosi' come quelli
contemplati dall'art. 19
del regolamento, relativi alle
spese per
sopralluoghi,
accertamenti tecnici
ed eventuali opere
di
rafforzamento, in
particolare nei casi di transito eccezionale per il
quale non sono
disponibili itinerari alternativi o non e' possibile
ridurre la massa.
Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o
particolari cautele dovra' essere attentamente valutato il
rilascio
di
autorizzazioni di
tipo periodico, anche
in relazione alla
necessita' o meno di eseguire
opere di rafforzamento
permanenti,
eventualmente optando per il
rilascio di autorizzazioni singole o, se
del caso,
multiple, limitando il numero dei
viaggi in base
alle
esigenze di tutela
della infrastruttura.
E' altresi'
importante che, almeno
per i transiti
eccedenti in
massa i limiti
generali di portata delle opere d'arte individuati ai
fini del catasto
delle strade, gli enti proprietari o
gestori delle
opere d'arte, ove diversi
dagli enti preposti
al rilascio
dell'autorizzazione, siano messi nelle
condizioni di conoscere
il
numero annuo di
transiti su ciascuna opera d'arte di
competenza e
valutare di conseguenza
i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla
vita utile e sulla
portata delle opere stesse.
Le informazioni di cui sopra devono
essere acquisite dall'ente
autorizzante, attraverso
l'archivio delle autorizzazioni rilasciate
previsto dall'art.
20 del
regolamento, o dalle
comunicazioni di
transito prescritte ai
sensi dell'art. 16, comma
1, dello stesso
regolamento, e comunicate
almeno annualmente all'ente
proprietario
delle opere d'arte interessate.
Infine, a prescindere
dalle autorizzazioni al transito di trasporti
eccezionali,
si richiama
l'obbligo di installare
la specifica
segnaletica di limitazione
alla massa dei veicoli ai sensi
dell'art.
118 del regolamento, sia di preavviso che
in corrispondenza delle
opere d'arte per le
quali si riscontrino effettivi limiti di
portata
inferiori alla massa
massima consentita prevista dall'art.
62 del
Codice.
Si raccomanda di
attenersi alle indicazioni
sopra fornite,
assicurando l'equilibrata
applicazione delle norme vigenti, e curando
nel contempo di
evitare prescrizioni inutilmente
penalizzanti nella
presunzione di una
maggiore sicurezza.
Allo stesso modo si
raccomanda agli organi di
Polizia stradale,
nello svolgimento
dei propri compiti di istituto, di intensificare i
controlli circa il
rispetto delle norme che regolano il transito
dei
veicoli e dei
trasporti eccezionali e
delle prescrizioni imposte
nelle
autorizzazioni.
Roma, 15 giugno 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2832